Il sindaco è l’organo responsabile dell'amministrazione del comune.
Il sindaco rappresenta l'ente, convocano e presiedono la giunta ed il consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
Poteri del sindaco:
a) nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell’amministrazione;
b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
c) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla giunta, in base alle rispettive competenze;
e) promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
f) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
g) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
h) convoca i comizi per i referendum e costituisce l’ufficio per le operazioni referendarie;
i) presenta istanze allo Stato, alla regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune;
j) adotta le ordinanze previste dalla legge;
k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
l) nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell’apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri d’ufficio;
m) può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale;
n) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.